CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Premessa

Nozione di pacchetto turistico: Premesso che: a) l’Organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il Consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività; b) il Consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 Cod. Consumo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto; la nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)...che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

fonti legislative

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile, nonché dal Codice del Consumo.

prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

pagamenti

L’Ariaperta srl esigerà al momento della prenotazione o richiesta impegnativa un acconto pari al 25% del totale in aggiunta alle spese di apertura pratica. Il saldo sarà da versarsi obbligatoriamente entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la data della partenza.

recesso del consumatore

Il Consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto, oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato, e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Consumatore. Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1° comma – il costo individuale di apertura pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo programma fuori catalogo o viaggio su misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

Penali di annullamento

Per penali consultare le condizioni nei relativi cataloghi dei tour operator organizzatori

variazioni di prenotazione da parte del cliente

Per variazioni consultare le condizioni nei relativi cataloghi dei tour operator organizzatori

Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza

Per modificare o annullare il pacchetto turistico consultare le condizioni nei relativi cataloghi dei tour operator organizzatori

Modifiche dopo la partenza

Per modificare dopo la partenza il pacchetto turistico consultare le condizioni nei relativi cataloghi dei tour operator organizzatori

Sostituzioni

Il cliente rinunciatario per farsi sostituire da altra persona deve consultare le condizioni nei relativi cataloghi dei tour operator organizzatori

Obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
regime di responsabilità

L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il Venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’Organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

limiti di risarcimento

Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n°.2 CCV).

obbligo di assistenza

L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

reclami e denunce

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Per assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio consultare le condizioni nei relativi cataloghi dei tour operator organizzatori

fondo di garanzia

É istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

Addendum: Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Comunicazione ai sensi dell’art. 16 della l. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.